TRUST AUTODICHIARATO CON IMPOSTE FISSE

TRUST AUTODICHIARATO CON IMPOSTE FISSE

di Antonio Righini

Vi segnalo la recente sentenza nr. 21614 del 26/10/2016 della Corte di Cassazione che si pone in contrasto con l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate nonché con diverse precedenti sentenze della Cassazione stessa e relative circolari esplicative (n. 48/E/2007 e n. 3/E/2008) in materia di tassazione indiretta del trust al momento della sua costituzione.

In particolare nell’affrontare la problematica dell’istituzione di un trust autodichiarato, la Suprema Corte ha dichiarato illegittima la richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate relativamente al pagamento in misura proporzionale delle imposte di registro ed ipotecarie e catastali, essendo le stesse dovute in misura fissa.

La motivazione riconosce quanto da sempre la dottrina e una parte giurisprudenza hanno affermato come principio generale per i trust:

non trattandosi di un reale trasferimento imponibile che si avverrà solo al trasferimento finale dei beni ai beneficiari, “manca il presupposto impositivo della liberalità alla quale può dar luogo soltanto un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti”, pertanto non può essere applicata l’imposta di successione e donazione.

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