Nel 2016 è entrata in vigore la legge n. 112/2016, recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”. La legge è più comunemente conosciuta con il nome “dopo di noi”.
La disciplina si pone l’obiettivo di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave; in particolare introduce alcune norme di natura fiscale che garantiscono loro tutela e assistenza anche nel periodo successivo alla morte dei genitori.
La legge sul dopo di noi
La legge sul dopo di noi è composta da 10 articoli. L’articolo 1 recita le finalità e gli obiettivi perseguiti dalla normativa:
“La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare poiché mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, e in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori.”
Tra i più importanti, l’articolo 2 individua i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), gli articoli 3 e 9 istituiscono il fondo per l’assistenza individuando le disposizioni finanziarie, l’articolo 4 detta le finalità del fondo e l’articolo 5 tratta della detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative. L’articolo 6, infine, parla degli strumenti di protezione del patrimonio.
La legge sul dopo di noi aspira a favorire la permanenza delle persone con disabilità grave nella propria casa e agevolare le erogazioni dei soggetti privati per la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust. Promuove anche l’istituzione di fondi speciali, formati da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario.
Il contratto di affidamento fiduciario
La normativa legittima quattro diversi strumenti giuridici per la tutela delle persone con disabilità grave:
La principale novità è il pieno riconoscimento dato al contratto di affidamento fiduciario nel nostro ordinamento, al pari del trust e dei vincoli di destinazione. La disciplina prevede una serie di condizioni che il contratto di affidamento fiduciario deve rispettare al fine dell’ottenimento della agevolazioni fiscali previste.
Il trust, i fondi speciali disciplinati dai contratti di affidamento fiduciario e i vincoli di destinazione devono rispettare tutte le seguenti condizioni:
Le persone con disabilità grave devono essere gli esclusivi beneficiari del trust, del contratto di affidamento fiduciario o del vincolo di destinazione. I beni e i diritti conferiti nel trust, o nei fondi speciali o soggetti a vincoli di destinazione, devono essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione.
Nel rispetto delle condizioni appena elencate, è prevista la totale esenzione dall’imposta di successione e donazione, sia al momento della disposizione dei beni a favore del disabile sia nel caso di premorienza del beneficiario rispetto ai disponenti con conseguente ritorno dei beni ai disponenti. Nel caso di morte del disabile, il trasferimento del patrimonio residuo come individuato nell’atto istitutivo del trust, del vincolo di destinazione o nel contratto di affidamento fiduciario sarà assoggettato alla normale imposta di successione e donazione.
Ulteriori agevolazioni sono previste in tema di applicazione dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale al momento della disposizione dei beni a favore del disabile. È inoltre prevista la totale esenzione dell’imposta di bollo per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee (o dal fiduciario del fondo speciale, o dal gestore del vincolo di destinazione).