L’attività della società fiduciaria consiste nell’intestazione di beni patrimoniali, nell’interesse del fiduciante e in conformità delle sue istruzioni. A disciplinarla è la legge 23 novembre 1939 n.1966, che riconosce come società fiduciarie quelle società che si propongono di assumere l’amministrazione di beni per conto terzi, l’organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni.
Tutte le società fiduciarie sono soggette alla vigilanza del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, e non possono iniziare le operazioni senza essere autorizzate con decreto dal Ministero.
Il mandato senza rappresentanza disciplina il rapporto tra società fiduciaria e fiduciante: si tratta di un contratto che legittima l’intestazione di beni e valori alla prima, mentre la proprietà degli stessi rimane al fiduciante. Si verifica così una scissione tra la proprietà formale e la proprietà sostanziale dei beni, grazie alla quale il fiduciante riesce a mantenere l’anonimato e a garantirsi massima riservatezza.
L’attività fiduciaria può avere come oggetto l’intestazione di beni immobili, mobili e/o valori. Inoltre il fiduciante, dall’inizio del rapporto fiduciario o nel corso dello stesso, può designare un terzo beneficiario, conferendo alla società fiduciaria le istruzioni per l’intestazione dei beni al verificarsi di un determinato evento.
I principi della società fiduciaria
L’attività fiduciaria è caratterizzata dai seguenti principi guida: