A cosa serve la società fiduciaria?

L’attività della società fiduciaria consiste nell’intestazione di beni patrimoniali, nell’interesse del fiduciante e in conformità delle sue istruzioni. A disciplinarla è la legge 23 novembre 1939 n.1966, che riconosce come società fiduciarie quelle società che si propongono di assumere l’amministrazione di beni per conto terzi, l’organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni.

Tutte le società fiduciarie sono soggette alla vigilanza del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, e non possono iniziare le operazioni senza essere autorizzate con decreto dal Ministero.

Il mandato senza rappresentanza disciplina il rapporto tra società fiduciaria e fiduciante: si tratta di un contratto che legittima l’intestazione di beni e valori alla prima, mentre la proprietà degli stessi rimane al fiduciante. Si verifica così una scissione tra la proprietà formale e la proprietà sostanziale dei beni, grazie alla quale il fiduciante riesce a mantenere l’anonimato e a garantirsi massima riservatezza.

L’attività fiduciaria può avere come oggetto l’intestazione di beni immobili, mobili e/o valori. Inoltre il fiduciante, dall’inizio del rapporto fiduciario o nel corso dello stesso, può designare un terzo beneficiario, conferendo alla società fiduciaria le istruzioni per l’intestazione dei beni al verificarsi di un determinato evento.

I principi della società fiduciaria

L’attività fiduciaria è caratterizzata dai seguenti principi guida:

  • separazione ed autonomia dei beni di ciascun cliente dai beni della società fiduciaria e dai beni degli altri clienti;
  • obbligo del fiduciante di costituire i mezzi necessari per lo svolgimento dell’incarico fiduciario;
  • obbligo del fiduciante di impartire per iscritto le sue direttive per l’esercizio dei suoi diritti;
  • obbligo del fiduciante di non operare direttamente a nome della fiduciaria, e quindi contestualmente la facoltà della fiduciaria di recedere dal contratto;
  • possibilità per il cliente di recedere dal contratto in ogni momento e di ottenere nuovamente la titolarità dei beni di sua proprietà;
  • divieto per la società fiduciaria di cedere il contratto;
  • divieto per la società fiduciaria di contrarre obbligazioni che impegnino il cliente oltre i beni affidati, e di dar seguito alle istruzioni ricevute, nel caso in cui il fiduciante non abbia fornito i mezzi necessari per la loro esecuzione;
  • indicazione del compenso e dei criteri oggettivi per la sua determinazione;
  • obbligo di rendiconto.

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