Società a responsabilità limitata semplificata e società fiduciaria

Nell’ambito di un’operazione di start up, ci è stato chiesto di costituire una newco utilizzando i nostri servizi fiduciari.

In particolare ci è stato chiesto di costituire una società a responsabilità limitata semplificata così come recepita nel codice civile all’articolo 2463 bis a seguito della novella di cui al D.L. 76/2013.

Sul punto si è evidenziato come i soci delle srls devono necessariamente essere delle persone fisiche in luogo dei soci di una società di capitali quale è una srl dove i soci possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche quali sono le società fiduciarie ponendo quindi un limite sostanziale alla costituzione di dette srls e creando un nuovo tipo di società: le società di persone a responsabilità limitata.

Nel quadro così delineato, tuttavia ci si è dichiarati possibilista rilevando che essendo le intestazioni fiduciarie sottoscritte da persone fisiche ed essendo in dottrina e giurisprudenza discussa se l’intestazione in capo al fiduciario comporti il trasferimento effettivo della partecipazione sociale da un soggetto (il fiduciante) ad un altro (l’interposto) o quest’ultimo consegua la sola legittimazione all’esercizio dei diritti inerenti la partecipazione, con la conseguenza di procedere secondo i desiderata dei clienti se il notaio avesse confermato la possibilità di costituire una srl semplificata con socio una società fiduciaria.

La scrivente fiduciaria nell’argomentare questa risposta chiedeva altresì ai clienti se la scelta di una srls fosse motivata essenzialmente dall’ipotesi di godimento delle agevolazioni fiscali e notarili in fase di costituzione (quali ad esempio il capitale sociale inferiore ai € 10.000,00=) agevolazioni che si sarebbero godute anche con una normale srl visto che il novellato articolo 2463 c.c. consente di accedere al regime della responsabilità ridotta dei soci, nell’ambito delle s.r.l. ordinarie con un capitale inferiore ad € 10.000,00= pur avendo come socio la società fiduciaria.

Alla luce di quanto sopra ed essendo le esigenze di riservatezza più importanti rispetto a eventuali esigenze di agevolazioni fiscali o notarili, la risposta del cliente è stata ovvia ovvero affermativa cosicché si è costituita una newco con capitale sociale di € 5.000= e con socio unico la scrivente fiduciaria.

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